CITAZIONE (CiaoSilvia @ 16/3/2011, 22:12)
CITAZIONE (rhocity @ 16/3/2011, 00:21)
abbiamo vinto per 18 voti su 18mila votanti! Quindi grazie a VOI (questo post ha avuto 39 visite quindi penso proprio che almeno 18 voti li avete fatti) e grazie a ME che ho proposto la cosa!
rifaccio la domanda
CITAZIONE (CiaoSilvia @ 9/3/2011, 00:50)
non ho ancora capito se questa festa sarà un giorno in cui non si lavora o se è una festa solo sulla carta...
Il 17 marzo, giorno in cui si festeggerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, non è obbligatorio lavorare, a meno che l’azienda decida COMUNICANDOLO di svolgere ordinariamente l’attività. Però anche in questo caso il lavoratore può scegliere se recarsi o meno al lavoro senza la necessità di giustificare l’assenza, essendo quest’ultima giustificata per legge. se invece l’azienda osserva il giorno di chiusura nel rispetto della giornata festiva, il problema non si pone.
Le giornate festive sono considerate agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. L’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 5/2011 ha istituito la giornata festiva del 17 marzo 2011 ai fini giuslavoristici indipendentemente dal settore economico e giuridico del datore di lavoro. Il comma 2, invece, ha introdotto una specifica previsione di contenimento del costo della giornata festiva a carico della finanza pubblica e delle imprese private.
Morale: sì si può stare a casa, non bisogna fornire nessuna giustificazione e la giornata è a carico delle imprese e della finanza pubblica come GIORNATA FESTIVA (in pratica, come se fosse una domenica).
E il trattamento economico che matura il lavoratore per la nuova giornata festiva? La legge stabilisce che il trattamento economico, giuridico e contrattuale previsto per la festività nazionale del 4 novembre viene trasferito, sostituendolo, alla nuova festività del 17 marzo 2011.
Infatti a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa dell’Unità nazionale ha luogo rispettivamente nella prima domenica di novembre e i contratti collettivi nazionali hanno disciplinato uno specifico trattamento economico per la festività del 4 novembre differenziato in base ai settori. In alcuni casi, i contratti hanno previsto il pagamento di una giornata aggiuntiva da corrispondere ai lavoratori (ovvero alcune ore per i lavoratori pagati con retribuzione oraria); in altri casi vengono riconosciuti permessi retribuiti per ridurre il monte ore di lavoro. Vi sono, poi, altri ambiti, come per esempio quello di operatività dei lavoratori di Regioni ed enti locali, in cui la soppressa festività del 4 novembre non è stata sostituta né da un giornata alternativa di festa, né da permessi con la conseguenza che detti lavoratori avranno un giorno di ferie in più.
Cosa succederà quindi nel caso del 17 marzo? “Nel caso in cui l’azienda dovesse osservare un giorno di chiusura – dicono i consulenti del lavoro – ovvero il lavoratore intendesse fruire della giornata festiva, il lavoratore ha diritto a ricevere, in modo forfetario e omnicomprensivo, il medesimo trattamento economico previsto per la festività soppressa”.
“Nelle ipotesi contrattuali in cui è previsto un riconoscimento di permessi di riduzione dell’orario di lavoro per la festività soppressa del 4 novembre, per la giornata del 17 marzo 2011 – aggiungono i consulenti del lavoro – il lavoratore ha diritto a ricevere il trattamento economico corrispondente al numero di ore di permesso con conseguente riduzione degli stessi. Qualora il contratto collettivo non abbia previsto alcun trattamento alternativo alla soppressione della festività del 4 novembre, il lavoratore avrà diritto ad assentarsi senza percepire alcun trattamento economico o compensativo, restando salva la possibilità di beneficiare di una giornata di ferie”.
E per chi lavorerà il 17 marzo? “In questo caso – concludono i consulenti del lavoro – il lavoratore non ha diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la generalità delle festività con le relative maggiorazioni, bensì trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2 del decreto n. 5/2011″.
Fonte: Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
bruzia